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Ordinanza — n. 45484/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45484/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLONE ANTONIO nato a SORA il 22/01/1974 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cipollone Antonio e le memorie sopravvenute, Rilevato che con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente si duole della mancata risposta a tutte le deduzioni difensive in punto di responsabilità; rilevato la Corte di appello ha compiutamente esposto le ragioni per cui è stata confermata la penale responsabilità dell'imputato al paragrafo 3 della sentenza impugnata; considerato che il ricorso è inammissibile perché la denuncia della mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie si colloca nel novero delle doglianze di merito, in quanto essa si risolve in una valutazione delle risultanze probatorie alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45484/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLONE ANTONIO nato a SORA il 22/01/1974 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cipollone Antonio e le memorie sopravvenute, Rilevato che con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente si duole della mancata risposta a tutte le deduzioni difensive in punto di responsabilità; rilevato la Corte di appello ha compiutamente esposto le ragioni per cui è stata confermata la penale responsabilità dell'imputato al paragrafo 3 della sentenza impugnata; considerato che il ricorso è inammissibile perché la denuncia della mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie si colloca nel novero delle doglianze di merito, in quanto essa si risolve in una valutazione delle risultanze probatorie alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria procedure di ricorso ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLONE ANTONIO nato a SORA il 22/01/1974 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cipollone Antonio e le memorie sopravvenute, Rilevato che con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente si duole della mancata risposta a tutte le deduzioni difensive in punto di responsabilità; rilevato la Corte di appello ha compiutamente esposto le ragioni per cui è stata confermata la penale responsabilità dell'imputato al paragrafo 3 della sentenza impugnata; considerato che il ricorso è inammissibile perché la denuncia della mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie si colloca nel novero delle doglianze di merito, in quanto essa si risolve in una valutazione delle risultanze probatorie alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva.

Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 — 01;

Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 — 01). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 20