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Ordinanza — n. 45483/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as issues were not devolved to appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45483/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Armando Bonfadelli's appeal inadmissible because the contested issues regarding liability and mitigating circumstances were never raised or devolved to the Court of Appeal. The appellant argued against the court's findings of responsibility and lack of generic mitigating factors, but these matters were already resolved by the first-instance judgment which became res judicata. Consequently, the court ruled that reviewing these merits in a third-instance proceeding violates the principle of devolution, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile poiché la sentenza di primo grado ha acquistato efficacia di giudicato.

Parole chiave

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inadmissibility appeal principle of devolution res judicata effect third instance review court costs order opposizione tardiva ammende per infrazione procedurale termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Massime Conformi n. 4712 del 1982
n. 2654 del 1983
153578; n. 2654 del 1983 Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018
163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFADELLI ARMANDO nato a BRESCIA il 23/10/1984 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bonfadelli Armando e le memorie sopravvenuta, Rilevato che con il ricorso vengono esposte censure in relazione all'affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; considerato che le questioni relative all'affermazione di responsabilità sono già state sollevate con l'atto di appello e sono state puntualmente affrontate dalla Corte di merito che (ai fogli 3 e 4) ha illustrato i plurimi elementi a carico dell'imputato (tra l'altro, dichiarazioni della persona offesa e titolarità della carta di accredito); considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni il ricorso si risolve in una rivalutazione delle emergenze processuali in una prospettiva difensiva, così sottoponendo al giudice di legittimità valutazioni di merito la cui delibazione è preclusa alla Corte di cassazione; considerato che con l'atto di appello non risultano sollevate questioni relative alle circostanze attenuanti generiche, con conseguente interruzione della catena devolutiva.

A fronte di tale evenienza, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024