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Ordinanza — n. 45481/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45481/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45481/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMIB .JAMEL nato il 28/10/1986 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mohamib lame!, Rilevato che con il ricorso vengono esposte censure in relazione alla riconoscibilità dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.; considerato che entrambe le questioni sono già state sollevate con l'atto di appello e sono state puntualmente affrontate dalla Corte di merito che (al foglio 3) ha esposto le ragioni per cui il fatto non poteva considerarsi lieve e, anzi, era grave per la condotta violenta, reiterata all'interno di un carcere; che (allo stesso foglio 4) ha escluso la possibilità di ritenere configurata l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. perché il danno non poteva considerarsi irrisorio; considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni il ricorso si risolve in una rivalutazione delle emergenze processuali in una prospettiva difensiva, così sottoponendo al giudice di legittimità valutazioni di merito la cui delibazione è preclusa alla Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45481/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.; considerato che entrambe le questioni sono già state sollevate con l'atto di appello e sono state puntualmente affrontate dalla Corte di merito che (al foglio 3) ha esposto le ragioni per cui il fatto non poteva considerarsi lieve e, anzi, era grave per la condotta violenta, reiterata all'interno di un carcere; che (allo stesso foglio 4) ha escluso la possibilità di ritenere configurata l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. perché il danno non poteva considerarsi irrisorio; considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni il ricorso si risolve in una rivalutazione delle emergenze processuali in una prospettiva difensiva, così sottoponendo al giudice di legittimità valutazioni di merito la cui delibazione è preclusa alla Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena scemata imputabilità infrazione privilegiata accertamento dell'ammontare del danno danno differenziale entità del torto morale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mohamib lame!, Rilevato che con il ricorso vengono esposte censure in relazione alla riconoscibilità dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMIB .JAMEL nato il 28/10/1986 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mohamib lame!, Rilevato che con il ricorso vengono esposte censure in relazione alla riconoscibilità dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.; considerato che entrambe le questioni sono già state sollevate con l'atto di appello e sono state puntualmente affrontate dalla Corte di merito che (al foglio 3) ha esposto le ragioni per cui il fatto non poteva considerarsi lieve e, anzi, era grave per la condotta violenta, reiterata all'interno di un carcere; che (allo stesso foglio 4) ha escluso la possibilità di ritenere configurata l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. perché il danno non poteva considerarsi irrisorio; considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni il ricorso si risolve in una rivalutazione delle emergenze processuali in una prospettiva difensiva, così sottoponendo al giudice di legittimità valutazioni di merito la cui delibazione è preclusa alla Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 24/09/2024 Il consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco