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Ordinanza — n. 45480/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45480/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45480/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUNAOUCI FOUAD nato a DOUERA( ALGERIA) il 11/01/1973 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lounaouci Fouad, Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si duole dell'omessa riqualificazione come furto e per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen.; considerato che il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica, si fonda su valutazioni di fatto, alternative e antagoniste a quella dei giudici di merito, la cui valutazione è preclusa al giudice della legittimità; considerato che in relazione alla riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. in relazion43 alla carta bancomat, i giudici hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto -fissato per il furto, ma valido per i reati contro il patrimonio in generale- secondo il quale In caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4 - , Sentenza n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45480/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo, cod. pen.; considerato che il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica, si fonda su valutazioni di fatto, alternative e antagoniste a quella dei giudici di merito, la cui valutazione è preclusa al giudice della legittimità; considerato che in relazione alla riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. in relazion43 alla carta bancomat, i giudici hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto -fissato per il furto, ma valido per i reati contro il patrimonio in generale- secondo il quale In caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4 - , Sentenza n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa appropriazione indebita e appropriazione di poca entità imputazione di furto furto di lieve entità danno patrimoniale procurato con astuzia favoreggiamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUNAOUCI FOUAD nato a DOUERA( ALGERIA) il 11/01/1973 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lounaouci Fouad, Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si duole dell'omessa riqualificazione come furto e per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen.; considerato che il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica, si fonda su valutazioni di fatto, alternative e antagoniste a quella dei giudici di merito, la cui valutazione è preclusa al giudice della legittimità; considerato che in relazione alla riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. in relazion43 alla carta bancomat, i giudici hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto -fissato per il furto, ma valido per i reati contro il patrimonio in generale- secondo il quale In caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4 - , Sentenza n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 24/09/2024 Il consigliere est. Il Presid