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Ordinanza — n. 45478/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45478/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45478/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALASA 3AFARU (CUI 04C9PG3) nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Alasa Jafar0u, Rilevato che con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. e che esso è inammissibile, alla luce del principio di diritto secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45478/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. e che esso è inammissibile, alla luce del principio di diritto secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove prova facilitata modalità e contenuto delle prove censure procedurali diritto alla prova mancata prova di parzialità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALASA 3AFARU (CUI 04C9PG3) nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Alasa Jafar0u, Rilevato che con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. e che esso è inammissibile, alla luce del principio di diritto secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 — 02); considerato che il motivo -inoltre- si risolve in una valutazione delle emergenze probatorie alternativa e antagonista a quella dei giudici della sentenza impugnata, così sviluppando valutazioni di merito la cui delibazione è preclusa al giudice della legittimità; considerato che vanno annoverate tra le deduzioni di merito anche le osservazioni relative all'attendibilità della persona offesa, dovendosi ribadire che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione). Considerato che risulta manifestamente infondata la denuncia di omessa motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, che -peraltro- non risulta devoluta in sede di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 24/09/2024 Il consigliere est. Il