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Ordinanza — n. 45473/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and manifestly unfounded civil party claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Gianfranco Cassano inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's handling of civil party claims and the timeliness of complaints, but the court found these arguments to be a mere repetition of points already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific argumentation and was logically incompatible with the final decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected on appeal without providing specific, critical analysis, and if the claims regarding civil party constitution are manifestly unfounded based on established case law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation civil party constitution reiteration of rejected grounds manifestly unfounded claims opposizione tardiva legittimazione a ricorrere tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cassano Gianfranco, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO GIANFRANCO nato a TORINO il 24/02/1953 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; \ \

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cassano Gianfranco, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di costituzione di parte civile, correttamente richiamata dai giudici della doppia sentenza conforme, dai quali si evince l'implicito rigetto di tutti gli ulteriori sollevati dall'appellante e oggi riproposti con il ricorso, dovendosi richiamare il principio di diritto a mente del quale «Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata», (Sez. 6 - , Sentenza n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 — 01). ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge circa la tempestività delle querele è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 4-5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Vale ulteriormente rilevare che la censura sollecita valutazioni in punto di ricostruzione fattuale che sono precluse al giudice di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 sette