Ordinanza — n. 45472/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCHIO GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/01/1988 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; I E IN DIRITTO Letto il ricorso di Maschio Giovanni, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è aspecifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni di merito già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione che viene del tutto trascurata dal ricorrente, che ne elude ogni confronto; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45472/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCHIO GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/01/1988 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; I
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Maschio Giovanni, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è aspecifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni di merito già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione che viene del tutto trascurata dal ricorrente, che ne elude ogni confronto; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024.