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Ordinanza — n. 45471/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to meet double conformity requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely reiterated arguments already rejected in the appellate court without providing specific, critical analysis. The appellant failed to demonstrate that the alleged misrepresentation of evidence was first introduced in the second-instance judgment, a strict requirement for such claims under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the grievances were inconsequential and did not affect the logical structure of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; The claim of misrepresentation of evidence in a double conformity case is inadmissible unless the appellant specifically demonstrates that the disputed probative data was first introduced in the second-instance judgment and that the error renders the entire reasoning illogical.

Parole chiave

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double conformity requirement misrepresentation of evidence inadmissible cassation appeal specific argumentation duty probative reasoning logic motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 45537 del 28/09/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARTORI DOMENICO (CUI 03PYCEJ) nato a PONTE DELL'OLIO il 26/11/1963 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Sartori Domenico, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il travisamento della prova e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 1-2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato, altresì, che «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado», (Così, tra molte, Sez. 3 - , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01).

Tale condizione manca nel caso in esame, con la conseguente inammissibilità del motivo. A ciò si aggiunga che tale vizio è astrattamente ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; rilevato che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata,complessivamente valutata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre