Criminal appeal dismissed for being generic and lacking specific factual censure against the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tortora Alfonso inadmissible due to its generic nature and lack of specific factual censure. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131 bis of the Penal Code regarding minor damages and repeated conduct, but the court found no real criticism in the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was merely apparent and not specific, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks specific factual censure against the contested judgment, failing to meet the requirement of a reasoned critique of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA ALFONSO nato a NOVARA il 10/08/1976 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tortora Alfonso, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., -oltre a essere generico e aspecifico, in quanto privo di reali censure alla sentenza impugnata- è manifestamente infondato, atteso che, diversamente da quanto genericamente obiettato dal ricorrente, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti a pagina 4 (par.
2) della sentenza impugnata, dove la censura veniva puntualmente disattesk dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che i danni arrecati ai veicoli parcheggiati per strada non sono irrisori e che la ripetuta condotta non consente di ritenere il fatto di particolare tenuità; che, per tale ragione lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente