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Ordinanza — n. 45467/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45467/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45467/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKA MAJLINDE nato il 22/06/1979 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Nika Majlinde, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pag.3; considerato che con riguardo alle argomentazioni sviluppate in merito alla recidiva l'impugnazione è carente d'interesse, atteso che nessuna frazione di pena è stata applicazione in relazione a essa, in quanto ritenuta sub valente rispetto alle circostanze atttenSanti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45467/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A tale riguardo, infatti, è già stato spiegato che «È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato finalizzata a ottenere l'esclusione di un'aggravante, nel caso in cui la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento dell'aggravante non aveva comunque avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena, irrogata nel minimo edittale)», (Sez. 4 - , Sentenza n. 15937 del 14/03/2024, Simeone, Rv. 286342 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravità della pena attenuazione libera della pena controllo della commisurazione della pena pena sproporzionata accertamento dell'ammontare del danno adeguamento della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKA MAJLINDE nato il 22/06/1979 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nika Majlinde, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pag.3; considerato che con riguardo alle argomentazioni sviluppate in merito alla recidiva l'impugnazione è carente d'interesse, atteso che nessuna frazione di pena è stata applicazione in relazione a essa, in quanto ritenuta sub valente rispetto alle circostanze atttenSanti.

A tale riguardo, infatti, è già stato spiegato che «È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato finalizzata a ottenere l'esclusione di un'aggravante, nel caso in cui la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento dell'aggravante non aveva comunque avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena, irrogata nel minimo edittale)», (Sez. 4 - , Sentenza n. 15937 del 14/03/2024, Simeone, Rv. 286342 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid