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Ordinanza — n. 45466/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45466/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45466/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONELLA GIANFRANCO nato a MONDOVI' il 26/12/1961 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Gonella Gianfranco, Rilevato che, con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente si duole dell'omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di audizione del teste rinunciato dal pubblico ministero; considerato che il principio di diritto applicabile in materia è quello a mente del quale «In tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di un teste al quale il pubblico ministero aveva rinunciato, sul rilievo che la difesa non aveva dato dimostrazione del suo inserimento anche nella propria lista)», (Sez. 4 - , Sentenza n. 1956 del 06/12/2023 Ud., dep. il 2024, Poggioli, Rv. 285666 — 01).

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 45466/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di tale evenienza, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedura di rivendicazione nel pignoramento azione di rivocazione del sequestro istruzione penale per appropriazione indebita assegno bancario confisca sotto sanzione internazionale procedimento di controllo degli aiuti

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
A ciò si aggiunga che «In tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
2; che il quinto e il sesto motivo di ricorso, con i quali si denunciano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 712 cod. pen
e il mancato riconoscimento della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONELLA GIANFRANCO nato a MONDOVI' il 26/12/1961 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gonella Gianfranco, Rilevato che, con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente si duole dell'omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di audizione del teste rinunciato dal pubblico ministero; considerato che il principio di diritto applicabile in materia è quello a mente del quale «In tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di un teste al quale il pubblico ministero aveva rinunciato, sul rilievo che la difesa non aveva dato dimostrazione del suo inserimento anche nella propria lista)», (Sez. 4 - , Sentenza n. 1956 del 06/12/2023 Ud., dep. il 2024, Poggioli, Rv. 285666 — 01).

A ciò si aggiunga che «In tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria», (Sez. 1 - , Sentenza n. 2156 del 30/09/2020 Ud,. dep. il 2021, Atilem, Rv. 280301 — 01). Tale superfluità è stata illustrata dalla Corte di appello ai fogli 2 e 3 della sentenza impugnata, dove sono state esplicitate le ragioni della mancata integrazione istruttoria implicitamente disattesa dal giudice di primo grado); da ciò la manifesta infondatezza del primo motivo d'impugnazione; rilevato che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si nega la responsabilità dell'imputato e la sua consapevolezza della illiceità della detenzione del titolo e delle modalità di circolazione dell'assegno bancario, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, disattese dal giudice di merito a pag. 2; che il quinto e il sesto motivo di ricorso, con i quali si denunciano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e il mancato riconoscimento della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva.

A fronte di tale evenienza, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere e