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Ordinanza — n. 45464/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATI LUCIANO nato a ROSARNO il 23/01/1957 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Donati Luciano, Rilevato che il ricorso censura la sentenza impugnata in relazione all'applicazione della continuazione con fatti di reato giudicati con sentenza irrevocabile pronunciata in altro giudizio, avente a oggetto ulteriori fatti di usura aggravata; considerato che vengono mosse due censure entrambe manifestamente infondate, ossia:

Regesto Legislator

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art. 187 disp. att. cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Donati Luciano, Rilevato che il ricorso censura la sentenza impugnata in relazione all'applicazione della continuazione con fatti di reato giudicati con sentenza irrevocabile pronunciata in altro giudizio, avente a oggetto ulteriori fatti di usura aggravata; considerato che vengono mosse due censure entrambe manifestamente infondate, ossia:

Parole chiave

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criminalità persistente continuazione dell'esecuzione infrazioni uniche e continuate proseguimento dell'erogazione delle prestazioni credito a lungo termine contratto di durata

Disposizioni normative citate

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art. 187 disp. att. cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATI LUCIANO nato a ROSARNO il 23/01/1957 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Donati Luciano, Rilevato che il ricorso censura la sentenza impugnata in relazione all'applicazione della continuazione con fatti di reato giudicati con sentenza irrevocabile pronunciata in altro giudizio, avente a oggetto ulteriori fatti di usura aggravata; considerato che vengono mosse due censure entrambe manifestamente infondate, ossia:

a) la continuazione con fatti separatamente giudicati può essere applicata soltanto dal giudice dell'esecuzione e non anche dal giudice della cognizione;

b) il giudice ha errato nell'individuazione del reato più grave; considerato che la prima censura è manifestamente infondata atteso che la continuazione tra fatti giudicati in separati processi è valutabile dal giudice della cognizione, quando vi sia stata apposita richiesta dell'interessato, per come avvenuto nel caso di specie, dove la rideterminazione della pena si è avuta per il riconoscimento della continuazione in accoglimento di una precisa istanza difensiva (cfr. Rv. 273292 - 01); considerato che anche la seconda censura è manifestamente infondata, atteso che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del seguente principio di diritto:

«In tema di continuazione, il principio della valutazione in astratto della violazione più grave non è vincolante per il giudice di cognizione nel caso in cui si trovi a valutare un unico reato, che ritenga in concreto più grave e che debba essere riunito ad altri, oggetto di sentenze irrevocabili, da lui reputati meno gravi, quantunque puniti, in astratto, con pene edittali più elevate, posto che, in tal caso, trova applicazione, per identità di "ratio", la disciplina prevista dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudizio di esecuzione, che fa espresso riferimento alla pena più grave inflitta in concreto», (Sez. 2 - , Sentenza n. 13539 del 02/11/2023 Ud., dep. 2024, Altamura, Rv. 286206 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il