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Ordinanza — n. 45463/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45463/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45463/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO DAMIANO nato a BITONTO il 20/12/1992 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Liso Damiano, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 45463/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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ricettazione confisca sotto sanzione internazionale reticenza dolosa dei difetti divieto di accettare regali consegna di documenti partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Liso Damiano, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO DAMIANO nato a BITONTO il 20/12/1992 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Liso Damiano, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contestano, rispettivamente, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carone, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancanza di una specifica motivazione in merito all'eccessivo scostamento dal minimo edittale, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che:

a) l'affermazione del collaboratore in ordine alla circostanza che l'imputato "non c'entrasse niente" era riferita al fatto che lo stesso non aveva materialmente partecipato alla commissione dei furti e delle rapine, limitandosi a ricevere la merce provento di furto nel capannone allo stesso intestato;

b) non sussistono elementi positivamente valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche;

c) la pena complessivamente irrogata, pari ad anni 3 di reclusione ed euro 1200,00 di multa, deve ritenersi congrua, alla luce dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il quinto motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 co. 4 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella parte in cui evidenzia l'elevata quantità e la mole della merce provento di atti predatori, custodita all'interno del capannone; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere estensore