Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence as generic and lacks specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Ahmetovic Saltana's appeal against the Bologna Court of Appeal's sentence inadmissible. The appellant argued the penalty was excessive, but the court found the complaint generic and lacking specific censure against the lower judgment. Consequently, the court ruled that sentencing discretion falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The court holds that sentencing gradification, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the trial judge's discretionary power, requiring only a congruent reference to decisive elements rather than exhaustive argumentation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC SALTANA nato a RIMINI il 01/10/1998 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ahmetovic Saltana, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, - oltre a essere generico e aspecifico, in quanto privo di reali censure alla sentenza impugnata- è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'obbligo argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente