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Ordinanza — n. 45459/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45459/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45459/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENEGATTI MASSIMO nato a BOLOGNA il 01/01/1962 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Menegatti Massimo , ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della qualificazione del fatto ai sensi dell'art 648 cod. pen. e non piuttosto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e correttamente disattesi dalla corte di merito a pagina 2 (par. 5.1.) della sentenza impugnata, con motivazione aderente alla ricostruzione del fatto e ai principi di diritto fissati in materia, così che gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art 648 cod. pen, art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 45459/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e non piuttosto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e correttamente disattesi dalla corte di merito a pagina 2 (par. 5.1.) della sentenza impugnata, con motivazione aderente alla ricostruzione del fatto e ai principi di diritto fissati in materia, così che gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prodotti provenienti dai paesi terzi origine delle merci contraffazione di merci restrizioni accessorie cosa accessoria verifica della cosa

Disposizioni normative citate

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art 648 cod. pen
Letto il ricorso di Menegatti Massimo , ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della qualificazione del fatto ai sensi dell'art 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
e non piuttosto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e correttamente disattesi dalla corte di merito a pagina 2 (par.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENEGATTI MASSIMO nato a BOLOGNA il 01/01/1962 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Menegatti Massimo , ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della qualificazione del fatto ai sensi dell'art 648 cod. pen. e non piuttosto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e correttamente disattesi dalla corte di merito a pagina 2 (par. 5.1.) della sentenza impugnata, con motivazione aderente alla ricostruzione del fatto e ai principi di diritto fissati in materia, così che gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente