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Ordinanza — n. 45453/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45453/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45453/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOURI RATEB nato il 01/05/1990 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; \ Letto il ricorso di Chouri Rateb; ritenuto che l'unico motivo di ricorso,che contesta l'eccessività della pena,non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto si risolve in valutazione di merito ed è, comunque, manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli arti. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45453/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravità della pena riesame dell'entità pena adeguamento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva pena sproporzionata errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOURI RATEB nato il 01/05/1990 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; \

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Chouri Rateb; ritenuto che l'unico motivo di ricorso,che contesta l'eccessività della pena,non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto si risolve in valutazione di merito ed è, comunque, manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli arti. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 24/09/2024 Il consigliere est. Il P