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Ordinanza — n. 45451/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45451/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45451/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASOLLA ALFONSO nato a TARANTO il 06/02/1987 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Stasolla Alfonso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui agli art. 56 e 629 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45451/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Stasolla Alfonso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui agli art. 56 e 629 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali concussione sospensione del diritto all'indennità sanzioni pecuniarie tentata estorsione sanzione disciplinare
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASOLLA ALFONSO nato a TARANTO il 06/02/1987 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stasolla Alfonso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui agli art. 56 e 629 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 24/09/2024 Il consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Maria D a Borsellino o 1N A i 1 2024