Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising generic mitigation issues not appealed to second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Matteuzzi Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although the appellant complained about the strictness of the sanction and alleged missing generic mitigating circumstances, these issues were not formally raised during the appeal proceedings. The court ruled that such arguments are barred in a third-instance review when the first-instance judgment has already become final on those specific points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile poiché la sentenza di primo grado ha acquistato efficacia di giudicato.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTEUZZI MASSIMO nato a BOLOGNA il 10/03/1961 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Matteuzzi Massimo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -che si rivolge al rigore del trattamento sanzionatorio- non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità nell'affrontare il tema della congruità della pena, ossia l'unico tema introdotto con l'atto di appello, compiutamente ed esaustivamente affrontato e risolti dai giudici di merito; considerato il ricorrente sembra sollevare doglianze circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma, a tale proposito) la questione -oltre che sollevata in maniera apodittica ed eminentemente generica- non risulta sollevata in sede di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva.
A fronte di tale evenienza, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024.