Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45442/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45442/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45442/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURTI REDI nato a ELBASAN( ALBANIA) il 23/08/1983 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Kurti Redi, Ritenuto che tutti i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45442/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
eccezioni processuali tardive notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese tempestività dell'inoltro disdetta tardiva termini di ricorso
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURTI REDI nato a ELBASAN( ALBANIA) il 23/08/1983 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Kurti Redi, Ritenuto che tutti i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024.