Ordinanza — n. 45441/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAMAMA NABIL nato il 05/10/1992 KABORI ABDERRAHIM nato il 17/11/1990 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letti i ricorsi di Hamama Nabil e di Kabori Abderrahim; rilevato che con un unico motivo d'impugnazione i ricorrenti sostengono che gli elementi fattuali avrebbero dovuto indurre i giudici a una diversa qualificazione giuridica del fatto, avendo riguardo al modesto valore e alla personalità degli imputati, che doveva far ritenere la casualità del possesso dei beni o, comunque, che gli imputati potessero essere gli autori del reato presupposto; considerato che il motivo è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45441/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAMAMA NABIL nato il 05/10/1992 KABORI ABDERRAHIM nato il 17/11/1990 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Hamama Nabil e di Kabori Abderrahim; rilevato che con un unico motivo d'impugnazione i ricorrenti sostengono che gli elementi fattuali avrebbero dovuto indurre i giudici a una diversa qualificazione giuridica del fatto, avendo riguardo al modesto valore e alla personalità degli imputati, che doveva far ritenere la casualità del possesso dei beni o, comunque, che gli imputati potessero essere gli autori del reato presupposto; considerato che il motivo è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente e giuridicamente corretta in punto di qualificazione giuridica del fatto (si veda pagina 7), la deduzione difensiva non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Roma, 24/09/2024 Il consigliere est. Il Presiden