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Ordinanza — n. 45387/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45387/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45387/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRUGA COZMIN (CUI 03E810Y) nato il 22/07/1987 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 26333/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Druga Cozmin ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza di motivazione del provvedimento impu- gnato in punto di affermata responsabilità e di trattamento sanzionatorio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata 2.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45387/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 26333/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Druga Cozmin ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza di motivazione del provvedimento impu- gnato in punto di affermata responsabilità e di trattamento sanzionatorio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata 2.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina imputazione per reati di stupefacenti tossicodipendenza responsabilità penale dei minori somministrazione coatta di farmaci responsabilità scemata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRUGA COZMIN (CUI 03E810Y) nato il 22/07/1987 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 26333/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Druga Cozmin ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza di motivazione del provvedimento impu- gnato in punto di affermata responsabilità e di trattamento sanzionatorio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata 2.

I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine alla mancanza di motiva- zione e alla circostanza che i giudici di appello avrebbero condiviso la "scelta san- zionatoria effettuata dal giudice di prime cure, ripetendo più volte che il medesimo aveva correttamente motivato le proprie valutazioni, così riproponendo l'iter argo- mentativo già svolto dal giudice di primo grado , senza vagliare in alcun modo le doglianze dell'atto di gravame" (così in ricorso) e al richiamo di pacifici principi affermati da questa Corte in materia di motivazione per relationem, infatti, il ri- corrente in concreto non si confronta affatto con :a motivazione della Corte di appello, che, anche legittimamente richiamando per relationem la pronuncia di primo grado, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e per- tanto immune da vizi di legittimità.

I motivi, dunque, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive — vertenti unicamente sul trattamento sanzionatorio — ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censura- bile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insinda- cabili in sede di legittimità.N. 26333/2024 R.G.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- me