Italian court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding generic mitigating circumstances were manifestly unfounded and lacked specificity. The appellant failed to adequately engage with the lower court's reasoning, which correctly denied leniency based on the defendant's criminal history and negative conduct. The Supreme Court upheld this decision, citing established precedent that judges need only address decisive factors rather than every element presented by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 186 cod. strada; Art. 73 I. stup.: The court must address only decisive factors when denying generic mitigating circumstances, and the double evaluation of the same element for different purposes is legally permissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERDITA DRITAN (CUI 0237KTW) nato il 20/11/1983 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di ERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N. 24907/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Merdita Dritan ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla man- cata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, oltre all'insussistenza di elementi positivi deponenti per la concessione, i precedenti penali da cui lo stesso è gravato, e in particolare le due condanne per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, le due per il reato di cui all'art. 73 I. stup. e le tre per violazioni in materia di immigrazione.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valuta- zione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata .a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; N. 24907/2024 R.G. Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013 dep. Il 2014, Rv. 258011;
Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell