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Ordinanza — n. 45361/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45361/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Claudia Reinard and Serena Demetrio inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code. The appellants argued that the lower court relied on video footage not present in the case file to establish criminal liability. The court rejected this claim, noting the arguments were repetitive of previously reviewed issues and lacked the specific legal reasoning required for a cassation appeal. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be grounded in specific legal violations with precise reasoning; generic reiteration of merits or lack of critical analysis renders them inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Criminal Procedure Code lack of legal grounds procedural requirements repetitive arguments Cassation review procedural costs impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REINARD CLAUDIA natcx a GENOVA il 26/01/1962 DEMETRIO SERENA nato, a LEGNANO il 30/07/1989 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 23097/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Claudia Reinard e Serena Demetrio ricorrono, a mezzo del comune difen- sore, con unico atto, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità penale fondata sull'individua- zione delle imputate quali autrici del reato effettuata attraverso videoriprese con- tenute in un CD non presente agli atti e, dunque, non valutabile dal giudice di merito. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione, comune alle due imputate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adegua- tamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

3. Le ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la moti- vazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno dato conto del fatto che la censura relativa all' affermazione di responsabilità penale fondata su un atto non presente nel fascicolo è del tutto infondata e che dunque non appariva necessaria l'acquisi- zione del CD, dal momento che il riconoscimento delle imputate quali autrici del reato è avvenuto con le testimonianze rese in dibattimento dai testimoni Zei e Limongi, sia dai filmati che in presenza.

I due testimoni riferiscono che, pur non vedendosi chiaramente dalle riprese di videosorveglianza l'impossessamento della refurtiva da parte delle imputate, Si vede con chiarezza che le stesse appoggiano una giacca sul bancone per coprire i gioielli e che questi spariscono alla loro uscita dal negozio. Il dato probatorio rilevante — come si legge in sentenza — è che due testimoni hanno riferito in dibattimento di avere visionato le videori,Drese e le hanno descritte e spiegate al giudice, nel contraddittorio delle parti. La teste Zei ha riconosciuto le imputate, le quali peraltro non hanno ritenuto di fornire alcuna versione alternativa N. 23097/2024 R.G. e/o un alibi per quel giorno.

Nessun dubbio per i giudici di appello può sussistere sul fatto che le due donne accusate del furto siano esattamente le attuali imputate. La teste Zei le ha peraltro riconosciute anche in udienza. La Corte sottolinea, con motivazione priva di aporie logiche, anche un altro passaggio, ovvero che Hujer Marco (soggetto noto per precedenti specifici) è stato assolto, ma è un dato di fatto che egli quel giorno si trovava fermo in auto fuori del supermercato "Esselunga" di Lido di Camaiore e che per questo motivo aveva attirato l'attenzione dei Carabinieri che lo hanno identificato e proprio tramite Hujer sono poi arrivati ad individuare la Reinard e la Demetrio, perché si trattava di persone che solitamente si muovevano insieme per commettere reati contro il patrimonio.

Nella sentenza impugnata viene logicamente confutato anche l'argomento se- condo il quale vi sarebbero gravi discrasie e contraddizioni nelle risultanze dibat- timentali e nel percorso logico ed argomentativo del giudice, sul rilievo che è vero. che il teste Limongi ha detto che all'interno del negozio erano altre persone, ma che si tratta di un dato irrilevante perché sono state la Reinard e la Demetrio - e nessun altro - a intrattenersi con la addetta alle vendite Zei, facendosi mostrare vari gioielli, mentre la clientela presente nel negozio in quel contesto temporale non ha impegnato l'attenzione della Zei.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'ad, 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore