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Ordinanza — n. 45357/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it constitutes mere factual complaints rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45357/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the assessment of witness testimony constituted mere factual grievances rather than a valid legal challenge. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence from witness D'Ingeo regarding the defendant's actions and identification, but the Court found this argument reproduced issues already properly addressed by the appellate court. Consequently, the Court ruled that re-evaluating factual findings would transform the Court of Cassation into a third instance judge of fact, violating the principle of finality.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based solely on the alleged error in the evaluation of evidence or the reconstruction of facts are inadmissible as they constitute mere complaints rather than requests to correct legal errors.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual complaints Court of Cassation witness testimony legal vs factual review deposizione inattendibile testimonianza della vittima denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al N.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CANDIA FABIO nato a MOLFETTA il 19/03/1997 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 22919/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Fabio De Candia ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsa- bilità penale, che sarebbe fondata sulla errata valutazione degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale è stato escusso il teste D'Ingeo Matteo. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una perti- nente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ed in particolare hanno ricordato come sia emerso dall'escussione del teste D'Ingeo come l'odierno imputato sia stato riconosciuto con certezza mentre saliva le scale con una torcia elettrica diri- gendosi verso l'uscita del condominio ed esortando l'altro soggetto che deteneva i due recipienti, contenenti l'olio, a scappare con lui.

A conferma della penale re- sponsabilità dell'imputato vi è anche il riconoscimento dell'effige del De Candia da parte del teste in questione nel corso della individuazione fotografica effettuata dai Carabinieri durante le indagini. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al N. 22919/2024 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- me