Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45352/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45352/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45352/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIANO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 04/02/1990 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; RG 13890/24 - TIANO ANTONIO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile perché reiterativo dell'atto di appello, nonché manifestamente infondato; considerato, in particolare, che con un unico motivo di ricorso si prospetta l'insussistenza del fatto per avere il ricorrente posto in essere una condotta di mera resistenza passiva; considerato, sul punto, che tale prospettazione non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale ha ricostruito il fatto valorizzando le manovre obiettivamente pericolose poste in essere dal ricorrente e ha correttamente fatto applicazione del consolidato orientamento di questa Corte in base al quale "integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità" (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765); rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45352/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765); rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
impedimento di un atto dell'autorità disobbedienza civile minaccia contro le autorità disobbedienza militare reati contro la pubblica autorità permesso di promuovere un procedimento penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIANO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 04/02/1990 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; RG 13890/24 - TIANO ANTONIO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile perché reiterativo dell'atto di appello, nonché manifestamente infondato; considerato, in particolare, che con un unico motivo di ricorso si prospetta l'insussistenza del fatto per avere il ricorrente posto in essere una condotta di mera resistenza passiva; considerato, sul punto, che tale prospettazione non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale ha ricostruito il fatto valorizzando le manovre obiettivamente pericolose poste in essere dal ricorrente e ha correttamente fatto applicazione del consolidato orientamento di questa Corte in base al quale "integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità" (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765); rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così