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Ordinanza — n. 45350/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as ground is inadmissible due to prior adequate examination of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45350/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime defined in Article 337 of the Penal Code, arguing against the lower court's findings. The court ruled that the appeal's grounds were merely a reproduction of issues already thoroughly examined and rejected by the first and second instance judges with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are merely a reproduction of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance and the court of appeal with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds Article 337 Penal Code prior examination court costs and fine rinnovo del permesso di dimora domanda d'asilo tardiva soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
13879/24 MANSI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
art. 337 cod. pen
13879/24 MANSI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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sent. primo grado pp. 3 e 4
sent. primo grado pp. 3 e 4 e sent.
sent. appello p. 3
3 e 4 e sent. appello p. 3); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSI MATTEO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 11/01/1998 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 13879/24 MANSI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato, invero, che i giudici di merito, con motivazione corretta, logica ed esaustiva, hanno dato conto della legittimità e non arbitrarietà dell'operato dei pubblici ufficiali, nonché dell'integrazione - alla luce delle risultanze probatorie - di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (cfr. sent. primo grado pp. 3 e 4 e sent. appello p. 3); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09