Court dismisses appeal as ground is inadmissible due to prior adequate examination of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime defined in Article 337 of the Penal Code, arguing against the lower court's findings. The court ruled that the appeal's grounds were merely a reproduction of issues already thoroughly examined and rejected by the first and second instance judges with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are merely a reproduction of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance and the court of appeal with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSI MATTEO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 11/01/1998 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 13879/24 MANSI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, invero, che i giudici di merito, con motivazione corretta, logica ed esaustiva, hanno dato conto della legittimità e non arbitrarietà dell'operato dei pubblici ufficiali, nonché dell'integrazione - alla luce delle risultanze probatorie - di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (cfr. sent. primo grado pp. 3 e 4 e sent. appello p. 3); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09