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Ordinanza — n. 45347/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45347/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45347/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDOVIC ADRIANO nato a CERIGNOLA il 18/03/1984 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Adriano Sejdovic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e viste le conclusioni trasmesse nell'interesse del ricorrete con le quali è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con la censura prospettata si lamenta un asserito difetto di motivazione privo dei correlati congrui riferimenti alle ragioni appello assertivamente pretermesse mentre di contro che la lettura del provvedimento impugnato da conto di un argomentare esistente, puntuale e lineare rispetto ai temi devoluti con il gravame di merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45347/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate allegazione motivata difetto di motivazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDOVIC ADRIANO nato a CERIGNOLA il 18/03/1984 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Adriano Sejdovic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e viste le conclusioni trasmesse nell'interesse del ricorrete con le quali è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con la censura prospettata si lamenta un asserito difetto di motivazione privo dei correlati congrui riferimenti alle ragioni appello assertivamente pretermesse mentre di contro che la lettura del provvedimento impugnato da conto di un argomentare esistente, puntuale e lineare rispetto ai temi devoluti con il gravame di merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.