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Ordinanza — n. 45344/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to genericity and lack of merit despite specific statutory exemption claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45344/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for multiple concurrent reasons, primarily citing its marked genericity and lack of substantive merit. Although the appellant personally filed the challenge and renounced specific appeal grounds, the court found the argument against the application of the exemption in Article 131-bis of the Penal Code was merely generic. Consequently, the original judgment was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; The appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and constitutes a generic challenge to the judgment's merit, particularly when the alleged error in applying the statutory exemption is not substantiated with concrete legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds Article 131-bis penal exemption procedural dismissal Cassation appeal lack of merit caso di rigore personale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI RAFFAELE nato a SAN SEVERO il 26/02/1970 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 13786/24 GAGLIARDI RAFFAELE OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni, atteso che l'impugnazione, oltre ad essere proposta personalmente dal ricorrente, contrasta in termini di marcata genericità il giudizio di responsabilità malgrado l'intervenuta rinunzia ai relativi motivi appello e contesta la mancata applicazione della esimente di cui all'art. 131 bis cp il cui giudizio di merito, di contro, appare argomentato senza incorrere in vizi logici o giuridici;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che la inammissibilità dell'impugnazione originaria travolge le ulteriori censure proposte con la memoria trasmessa alla cancelleria, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr 'dente