Ordinanza — n. 45342/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CHIRICO FRANCESCO nato a TERLIZZI il 02/09/1966 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; RG 13780/24 - DE CHIRICO FRANCESCO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla condanna per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni sono inammissibili perché generici e reiterativi dell'atto di appello; Considerato che il ricorrente non si confronta con l'articolata e corretta motivazione del provvedimento impugnato, risolvendosi il ricorso in enunciati di principio svincolati dagli elementi di fatto e di diritto utili a porre in discussione le risultanze cui è pervenuto il giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45342/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CHIRICO FRANCESCO nato a TERLIZZI il 02/09/1966 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; RG 13780/24 - DE CHIRICO FRANCESCO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla condanna per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni sono inammissibili perché generici e reiterativi dell'atto di appello; Considerato che il ricorrente non si confronta con l'articolata e corretta motivazione del provvedimento impugnato, risolvendosi il ricorso in enunciati di principio svincolati dagli elementi di fatto e di diritto utili a porre in discussione le risultanze cui è pervenuto il giudice di merito;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CHIRICO FRANCESCO nato a TERLIZZI il 02/09/1966 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; RG 13780/24 - DE CHIRICO FRANCESCO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla condanna per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni sono inammissibili perché generici e reiterativi dell'atto di appello; Considerato che il ricorrente non si confronta con l'articolata e corretta motivazione del provvedimento impugnato, risolvendosi il ricorso in enunciati di principio svincolati dagli elementi di fatto e di diritto utili a porre in discussione le risultanze cui è pervenuto il giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09