Ordinanza — n. 45338/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO SIMONA nato a NAPOLI il 16/06/1980 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Simona Palumbo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di doglianza - il mancato rispetto del termine previsto per il deposito delle conclusioni da parte della PG e dunque la tardiva comunicazione delle stesse alla difesa- risulta genericamente prospettato, non avendo la difesa messo in evidenza in che termini tale violazione ha nel caso inciso sul puntuale esercizio delle prerogative difensive, anche alla luce del contenuto delle dette conclusioni, esclusivamente limitate ad una non argomentata deduzione di infondatezza dei motivi di gravame rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45338/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO SIMONA nato a NAPOLI il 16/06/1980 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Simona Palumbo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di doglianza - il mancato rispetto del termine previsto per il deposito delle conclusioni da parte della PG e dunque la tardiva comunicazione delle stesse alla difesa- risulta genericamente prospettato, non avendo la difesa messo in evidenza in che termini tale violazione ha nel caso inciso sul puntuale esercizio delle prerogative difensive, anche alla luce del contenuto delle dette conclusioni, esclusivamente limitate ad una non argomentata deduzione di infondatezza dei motivi di gravame rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.