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Ordinanza — n. 45337/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45337/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45337/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA PASQUALE nato a VALLO DELLA LUCANIA il 11/04/1966 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Marotta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che nel caso, l'annullamento con rinvio reso da questa Corte, motivato in ragione di un riscontrato difetto di motivazione quanto alle generiche non accordate dalla sentenza della Corte del merito all'epoca annullata, ha determinato la irrevocabilità del giudizio di responsabilità e l'impossibilità di rilevare la prescrizione sopravvenuta mentre, in relazione alla regiudicanda rimessa al giudice del rinvio, va radicalmente escluso il difetto di motivazione prospettato con il secondo motivo di ricorso atteso che la decisione gravata ha giustificato con argomentare sufficiente e non illogico le ragioni sottese al diniego delle attenuanti atipiche all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45337/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale recidiva nell'infrazione attenuazione della pena ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA PASQUALE nato a VALLO DELLA LUCANIA il 11/04/1966 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Marotta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che nel caso, l'annullamento con rinvio reso da questa Corte, motivato in ragione di un riscontrato difetto di motivazione quanto alle generiche non accordate dalla sentenza della Corte del merito all'epoca annullata, ha determinato la irrevocabilità del giudizio di responsabilità e l'impossibilità di rilevare la prescrizione sopravvenuta mentre, in relazione alla regiudicanda rimessa al giudice del rinvio, va radicalmente escluso il difetto di motivazione prospettato con il secondo motivo di ricorso atteso che la decisione gravata ha giustificato con argomentare sufficiente e non illogico le ragioni sottese al diniego delle attenuanti atipiche all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.