Ordinanza — n. 45336/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ROBERTO nato a CARINI il 20/12/1995 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Passalacqua avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto lamenta una asserita violazione del diritto di difesa conseguente alla riqualificazione del fatto ( ricondotto in appello all'ipotesi di cui all'art 337 cp in luogo del contestato reato di cui all'ad 336 cp), smentita con argomentazioni più che condivisibili dalla stessa sentenza gravata ( si veda dal primo capoverso di pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45336/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ROBERTO nato a CARINI il 20/12/1995 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Passalacqua avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto lamenta una asserita violazione del diritto di difesa conseguente alla riqualificazione del fatto ( ricondotto in appello all'ipotesi di cui all'art 337 cp in luogo del contestato reato di cui all'ad 336 cp), smentita con argomentazioni più che condivisibili dalla stessa sentenza gravata ( si veda dal primo capoverso di pag.
5) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.