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Ordinanza — n. 45332/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45332/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45332/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARASCIO GENNARO nato a NAPOLI il 25/09/1960 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Tarascio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta un asserito difetto di motivazione quanto all'aumento apportato per la continuazione quando di contro la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica giustificazione argomentativa sul punto ( si veda l'ultimo periodo del penultimo capoverso della motivazione in diritto, estraneo ad ogni cenno in sede di ricorso), così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45332/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.

Parole chiave

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adeguamento della pena altri capi d'accusa pena complementare pena pecuniaria sospesa modificazione delle conclusioni riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARASCIO GENNARO nato a NAPOLI il 25/09/1960 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Tarascio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta un asserito difetto di motivazione quanto all'aumento apportato per la continuazione quando di contro la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica giustificazione argomentativa sul punto ( si veda l'ultimo periodo del penultimo capoverso della motivazione in diritto, estraneo ad ogni cenno in sede di ricorso), così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.