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Ordinanza — n. 45328/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45328/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45328/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO CIRO nato a NAPOLI il 03/04/1968 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-a~-atte-Pafti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto da Ciro Attanasio avverso la sentenza descritta in premessa; ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p.; ritenuto in particolare che, secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed, altresì, come nel caso di specie, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020 , Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso in esame va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen e che alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 45328/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 settembre 2023.

Parole chiave

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clausola di coscienza pena convenzionale sanzione sproporzionata sanzioni penali adeguamento della pena sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
art. 129 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO CIRO nato a NAPOLI il 03/04/1968 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-a~-atte-Pafti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto da Ciro Attanasio avverso la sentenza descritta in premessa; ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p.; ritenuto in particolare che, secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed, altresì, come nel caso di specie, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020 , Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso in esame va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen e che alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 settembre 2023.