Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45326/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45326/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45326/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERRI EUGENIO nato a CAVA DE' TIRRENI il 26/03/1995 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di t21gWè—nwol Pierri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso si contesta la mancata notificazione all'appellante del decreto di citazione in appello, deduzione immediatamente smentita dalla disamina degli atti, che danno conto della consegna del relativo avviso al ricorrente, detenuto presso il carcere di Salerno, per altro verso si critica la motivazione resa nel denegare le generiche a fronte di una argomentata valutazione del relativo rilievo, sufficiente e non illogica, tale da rendere non sindacabile in sede di legittimità il relativo giudizio di merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45326/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di rivendicazione nel pignoramento assenza di persecuzione attenuazione della pena diritti del detenuto allontanamento nonostante motivi di salute misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERRI EUGENIO nato a CAVA DE' TIRRENI il 26/03/1995 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di t21gWè—nwol Pierri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso si contesta la mancata notificazione all'appellante del decreto di citazione in appello, deduzione immediatamente smentita dalla disamina degli atti, che danno conto della consegna del relativo avviso al ricorrente, detenuto presso il carcere di Salerno, per altro verso si critica la motivazione resa nel denegare le generiche a fronte di una argomentata valutazione del relativo rilievo, sufficiente e non illogica, tale da rendere non sindacabile in sede di legittimità il relativo giudizio di merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.