Italian Court dismisses appeals as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Diana Giuseppina and Gaetano Sabatino inadmissible. The appellants challenged a lower court's reclassification of their conduct from resistance to insult and the denial of generic damages. The court rejected these arguments because they merely reproduced criticisms already thoroughly examined and dismissed by the judges of fact with legally sound reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if the grounds proposed are merely reproductive of criticisms already adequately examined and rejected by the judges of fact with legally correct arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIANA GIUSEPPINA nato a NAPOLI il 06/02/1965 SABATINO GAETANO nato a NAPOLI il 30/05/1980 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse comune di Giuseppina Diana e Gaetano Sabatino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla contestata violazione dell'art 521 cpp in relazione alla riqualificazione del fatto ascritto (da resistenza ex art 337 cp a oltraggio ex art 341 bis) contestata dalla difesa di Diana, sia in ordine al mancato riconoscimento delle generiche, rivendicate dalla difesa di Sabatino; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.