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Ordinanza — n. 45324/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45324/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Di Micco inadmissible because its grounds merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Naples. The appellant challenged a reclassification of his offense from Article 336 to Article 337 of the Penal Code and contested the elements of resistance and the adequacy of his countermeasures. The court ruled that these points were legally soundly addressed during the trial, making the current petition an impermissible attempt to relitigate matters already decided.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 336, 337 c.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the courts of first and second instance with legally correct reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of merits reclassification of offense resistance elements Court of Cassation procedural economy spending costs ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 336 c.p.
Art. 337 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICCO ANTONIO nato a CAIVANO il 14/01/1971 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Di Micco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla lamentata violazione dell'ad 521 cpp con riguardo alla intervenuta riqualificazione del fatto ( ricondotto all'egida dell'art. 337 cp in luogo dell'originaria imputazione per il reato di cui all'ad 336 cp), sia in ordine al riscontro dei tratti costitutivi della resistenza ascritta al ricorrente quanto alla idoneità oppositiva offerta dal contegno minaccioso tenuto nell'occasione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.