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Ordinanza — n. 45322/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45322/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the ground of criticism regarding the sentencing was manifestly unfounded. The territorial court had logically and coherently justified the penalty by refusing generic mitigating circumstances. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the ground of criticism is manifestly unfounded, as the lower court's reasoning regarding sentencing congruity and the refusal of mitigating circumstances is logical and coherent.

Parole chiave

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manifestly unfounded criticism inadmissible appeal sentencing congruity generic mitigating circumstances Cassa delle ammende remissione della pena evasione all'obbligo di contribuzione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
13521/24 TREZZA DOMENICO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
art. 385 cod. pen
13521/24 TREZZA DOMENICO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREZZA DOMENICO nato a MADDALONI il 19/12/1983 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 13521/24 TREZZA DOMENICO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio ed, in modo particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres te