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Ordinanza — n. 45320/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45320/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45320/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO FRANCESCO nato a BATTIPAGLIA il 13/07/1973 FARRO NICOLA nato a EBOLI il 04/08/1971 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Esposito e Nicola Farro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato nonché la memoria trasmessa nell'interesse dei ricorrenti; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito no sindacabile in questa sede sia in relazione alle valutazioni di matrice probatorie, anche inerenti alla attendibilità della persona offesa, sottese al giudizio di responsabilità ascritto al Farro per il capo 1), sia con riguardo ai rilievi critici prospettati in relazione al dolo ritenuto per i fatti di resistenza attribuiti agli agiti dei due ricorrenti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45320/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.

Parole chiave

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procedura di ricusazione assenza di persecuzione revoca della sospensione condizionale impedimenti all'allontanamento inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO FRANCESCO nato a BATTIPAGLIA il 13/07/1973 FARRO NICOLA nato a EBOLI il 04/08/1971 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Esposito e Nicola Farro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato nonché la memoria trasmessa nell'interesse dei ricorrenti; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito no sindacabile in questa sede sia in relazione alle valutazioni di matrice probatorie, anche inerenti alla attendibilità della persona offesa, sottese al giudizio di responsabilità ascritto al Farro per il capo 1), sia con riguardo ai rilievi critici prospettati in relazione al dolo ritenuto per i fatti di resistenza attribuiti agli agiti dei due ricorrenti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.