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Ordinanza — n. 45318/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses plea bargain appeal for lack of legal violation under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The appellant argued for a different fact qualification and alleged procedural errors regarding acquittal grounds, but the court found no contested legal violation. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the strict requirements for challenging plea bargain decisions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. Appeals against plea bargain sentences are limited to specific statutory violations; appeals lacking these grounds or merely disputing fact qualification are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal Art. 448 c.p.p. inadmissible appeal legal violation Cassation procedure motivi di cassazione scemata imputabilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
129 cpp, rilievi da ritenersi per quanto sopra inammissibili; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
Law 23 June 2017 n. 103

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGATAJ AGRON CUI 062QSFP nato il 08/01/1972 avverso la sentenza del 01/03/2024 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ligataj Agron avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate e che nel caso non si contesta, in linea con tali indicazioni di principio, una erronea qualificazione del fatto immediatamente ricavabile dal tenore dell'imputazione, non si prospetta «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non si adducono vizi in punto di espressione della volontà dell'imputato o, infine, si lamenta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli), ma si contesta il giudizio di responsabilità prospettando solo in apparenza temi inerenti alla qualificazione data al fatto e si adducono vizi di motivazione inerenti alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cpp, rilievi da ritenersi per quanto sopra inammissibili; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 settembre 20