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Ordinanza — n. 45317/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45317/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIDEO PAOLO nato a CASALINCONTRADA il 27/12/1952 parte offesa nel procedimento c/i ANTONELLI CARLO nato a SCURCOLA MARSICANA il 28/02/1948 avverso l'ordinanza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di avverso l'ordinanza di archiviazione in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dalla persona offesa quando di contro, ai sensi dell' art. 613 cod. proc. pen., l'impugnazione di legittimità va sottoscritta da difensore iscritto nell'apposito albo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, pronunziata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45317/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.

Parole chiave

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difetto di legittimazione rappresentanza valida diritto a un difensore difetto formale di procedura lesione al polso atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., l'impugnazione di legittimità va sottoscritta da difensore iscritto nell'apposito albo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, pronunziata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIDEO PAOLO nato a CASALINCONTRADA il 27/12/1952 parte offesa nel procedimento c/i ANTONELLI CARLO nato a SCURCOLA MARSICANA il 28/02/1948 avverso l'ordinanza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di avverso l'ordinanza di archiviazione in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dalla persona offesa quando di contro, ai sensi dell' art. 613 cod. proc. pen., l'impugnazione di legittimità va sottoscritta da difensore iscritto nell'apposito albo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, pronunziata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.