Ordinanza — n. 45317/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIDEO PAOLO nato a CASALINCONTRADA il 27/12/1952 parte offesa nel procedimento c/i ANTONELLI CARLO nato a SCURCOLA MARSICANA il 28/02/1948 avverso l'ordinanza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di avverso l'ordinanza di archiviazione in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dalla persona offesa quando di contro, ai sensi dell' art. 613 cod. proc. pen., l'impugnazione di legittimità va sottoscritta da difensore iscritto nell'apposito albo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, pronunziata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45317/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIDEO PAOLO nato a CASALINCONTRADA il 27/12/1952 parte offesa nel procedimento c/i ANTONELLI CARLO nato a SCURCOLA MARSICANA il 28/02/1948 avverso l'ordinanza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di avverso l'ordinanza di archiviazione in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dalla persona offesa quando di contro, ai sensi dell' art. 613 cod. proc. pen., l'impugnazione di legittimità va sottoscritta da difensore iscritto nell'apposito albo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, pronunziata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.