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Ordinanza — n. 45315/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are manifestly unfounded regarding criminal convictions and probation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45315/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 337 and 582 of the Penal Code and the denial of probation. The Supreme Court found the appeal's arguments to be manifestly unfounded because the territorial court had logically and coherently justified its decisions regarding the crime's configurability and the obstacles to conditional sentence release.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, requiring the appellate court to demonstrate logical coherence and specific reasoning in its judgment to withstand such challenges.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds inadmissible appeal Articles 337 582 Penal Code conditional sentence denial court costs and fine declinatoria di competenza abbandono per lesioni personali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 337 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHRITI JIHED nato il 07/03/1989 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 13307/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla configurabilità del delitto di cui all'art.582 cod. pen. (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) e alle ragioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 dtembre 2024 Il Consigliere