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Ordinanza — n. 45192/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45192/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45192/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZOTTO ANTONINO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 10/01/1980 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a RIZZOTTO ANTONINO GIUSEPPE per il delitto di cui agli artt. 110 e 612 cpv. cod. pen. (fatto commesso in Cerda il 23 gennaio 2020); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45192/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 612 cpv. cod. pen. (fatto commesso in Cerda il 23 gennaio 2020); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

Parole chiave

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minaccia risarcimento per atto illecito minaccia alla sicurezza pubblica luogo del reato crimine di aggressione pericolo concreto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZOTTO ANTONINO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 10/01/1980 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a RIZZOTTO ANTONINO GIUSEPPE per il delitto di cui agli artt. 110 e 612 cpv. cod. pen. (fatto commesso in Cerda il 23 gennaio 2020); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 1 - 2 della sentenza impugnata, in cui si è dato atto, con dovizia di argomentazioni, sviluppate nei termini della plausibile opinabilità di apprezzamento, sia delle ragioni per le quali il racconto della parte offesa è stato ritenuto attendibile, sia delle ragioni del contrasto - sul particolare dell'apertura dello sportello dell'autovettura della vittima - tra le dichiarazioni della parte offesa stessa e l'agente della polizia municipale testimone del fatto), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 13 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr