Ordinanza — n. 45191/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA DAVIDE nato a SAN SEVERO il 19/08/1975 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta a DI PALMA DAVIDE per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 494 e 61 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Silvi il 12 ottobre 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45191/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv., 494 e 61 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Silvi il 12 ottobre 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA DAVIDE nato a SAN SEVERO il 19/08/1975 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta a DI PALMA DAVIDE per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 494 e 61 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Silvi il 12 ottobre 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato contestato, del quale si eccepisce la mancanza nella fattispecie concreta, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocu/i di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si è dato atto di come la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato fosse da desumere dalla circostanza che l'imputato, nel momento in cui aveva posto in essere il connesso reato di truffa, estinto per remissione di querela, aveva palese interesse a celare la propria identità, declinando false generalità, al fine di andare esente da responsabilità per la truffa ovvero per l'inadempienza contrattuale); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 13 novembre 2024 Il consigliere estensore Il Pres