Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for threats and damages, citing generic grievances and lack of justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of the appellant for threats and damages. The appellant argued that the trial court erred in evaluating evidence and setting the compensation amount, but the court found these complaints to be generic and unsupported by specific legal grounds. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to demonstrate macroscopic evidence errors or a total lack of justification in the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 610 cod. pen.; In appeals, generic grievances regarding evidence evaluation or discretionary damage assessment are inadmissible unless they reveal macroscopic evidence errors or a total lack of justification in the first-instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVETTA CRISTINA MARIA nato a PALERMO il 28/11/1981 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta a FAVETTA CRISTINA MARIA per il reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. (fatto commesso in Pozzuolo del Friuli tra il 21 e il 22 settembre 2018); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, con il quale si censura l'operata valutazione delle prove in relazione alla identificazione della ricorrente come autrice dei messaggi minacciosi, integrativi della condotta del reato contestato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 4 - 6, punti 5 e 6, della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in relazione all'entità del risarcimento del danno, è manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria» (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, Rv. 280495); difetti argomentativi che non si registrano nel caso al vaglio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 13 novembre 2024 Il Consigliere estensore