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Ordinanza — n. 45163/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic complaints fail to prove specific factual distortions or legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45163/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for crimes committed in Rodi Garganico, arguing regarding subjective elements and criminal complicity. The court rejected these claims as generic grievances that merely requested a re-evaluation of evidence without alleging specific, decisive, and surprising distortions of the trial record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must allege specific, decisive, and surprising distortions of evidence or erroneous application of law; generic complaints regarding the weight of evidence or alternative readings of facts are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaints specific distortions criminal complicity subjective element evidence re-evaluation cassazione ordinanza minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ANDREA nato a RODI GARGANICO il 07/08/1960 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a FERRANTE ANDREA per il delitto di cui agli artt. 110 e 612, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Rodi Garganico il 3 marzo 2018); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sotto il profilo del travisamento del fatto e dell'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'elemento soggettivo del reato ed alla compartecipazione criminosa del ricorrente, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 5 - 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, ricostruita la vicenda oggetto di giudizio, ha confermato il concorso nel reato dell'imputato evidenziando come nulla di decisivo fosse emerso dall'istruttoria dibattimentale atto ad escludere l'esistenza e la rilevanza dell'apporto offerto dall'impugnante alla realizzazione del fatto medesimo), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre