Italian Supreme Court dismisses appeal as generic complaints fail to prove specific factual distortions or legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for crimes committed in Rodi Garganico, arguing regarding subjective elements and criminal complicity. The court rejected these claims as generic grievances that merely requested a re-evaluation of evidence without alleging specific, decisive, and surprising distortions of the trial record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must allege specific, decisive, and surprising distortions of evidence or erroneous application of law; generic complaints regarding the weight of evidence or alternative readings of facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ANDREA nato a RODI GARGANICO il 07/08/1960 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a FERRANTE ANDREA per il delitto di cui agli artt. 110 e 612, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Rodi Garganico il 3 marzo 2018); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sotto il profilo del travisamento del fatto e dell'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'elemento soggettivo del reato ed alla compartecipazione criminosa del ricorrente, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 5 - 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, ricostruita la vicenda oggetto di giudizio, ha confermato il concorso nel reato dell'imputato evidenziando come nulla di decisivo fosse emerso dall'istruttoria dibattimentale atto ad escludere l'esistenza e la rilevanza dell'apporto offerto dall'impugnante alla realizzazione del fatto medesimo), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre