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Ordinanza — n. 45158/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45158/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45158/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMO FRANCESCO nato a NAPOLI il 26/02/1979 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che RAIMO FRANCESCO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 18 aprile 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 385, 495 e 61 n. 2 cod. pen., aggravati dalla recidiva reiterata specifica (fatti commessi in Napoli il 29 luglio 2022);

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 45158/2024 — snpen · Corte di Cassazione: - che il primo motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno critico, con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale frode alla legge sugli stranieri frode per liberarsi dal servizio recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
- che il primo motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMO FRANCESCO nato a NAPOLI il 26/02/1979 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che RAIMO FRANCESCO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 18 aprile 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 385, 495 e 61 n. 2 cod. pen., aggravati dalla recidiva reiterata specifica (fatti commessi in Napoli il 29 luglio 2022);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno critico, con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); - che il secondo motivo, che denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e l'operata graduazione della pena, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), e prospetta, comunque, questioni non consentite nel giudizio di legittimità nonché manifestamente infondate, posto, in particolare, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851), come nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il consigliere estens