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Ordinanza — n. 45154/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45154/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45154/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE FRANCESCO nato a NAPOLI il 27/06/1989 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di BASILE FRANCESCO per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena (fatto commesso in Sant'Agnello il 26 settembre 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45154/2024 — snpen · Corte di Cassazione: - che il motivo di ricorso, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale pene condizionali accusa penale violenza o minaccia contro le autorità sanzioni penali perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
- che il motivo di ricorso, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE FRANCESCO nato a NAPOLI il 27/06/1989 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di BASILE FRANCESCO per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena (fatto commesso in Sant'Agnello il 26 settembre 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha puntualizzato che le modalità della condotta e la gravità della minaccia, oltre che l'utilizzo di un'arma, costituissero elementi tali da escludere la minima offensività della condotta e dunque l'applicabilità dell'istituto della causa di non punibilità particolare per particolare tenuità del fatto); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen