Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for impersonation due to insufficient reasoning defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco Sanna inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Sanna challenged the lower court's confirmation of his conviction for impersonation, arguing the reasoning was insufficient and ignored his defense's complaints. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked textual support and failed to meet the specific criteria for a valid defect in reasoning under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the alleged defect in reasoning is not supported by the text of the judgment and does not constitute a logical contradiction with established legal principles or other statements within the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA FRANCESCO nato a MARSALA il 16/02/1988 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Sanna Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione lamentando l'omessa presa in considerazione delle doglianze formulate dalla difesa in appello, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento e che il motivo di ricorso risulta assertivo e privo di agganci testuali al contenuto delle sentenze di merito, di cui neppure è stato assunto un travisamento di prova; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2, in doppia conforme, a riguardo della libera condivisione dell'account della piattaforma Facebook da parte dell'imputato e della persona offesa) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; che in data 31 ottobre 2024 la difesa dall'imputato, con memoria scritta, ha insistito nei motivi di ricorso; che, pertanto, il ricorso è inammissibile e alla declaratoria d'inammissibilità deve seguire, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà e quindi a colpa, del ricorrente:
Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) anche al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13