Ordinanza — n. 45138/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTINI CATALDO nato a TARANTO il 30/11/1970 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Intini Cataldo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 216, 219, 223 L. F.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45138/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Intini Cataldo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 216, 219, 223 L. F.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTINI CATALDO nato a TARANTO il 30/11/1970 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Intini Cataldo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 216, 219, 223 L. F.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il consiàli%stensore \21 Il Presidente